FISCO
Se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per una perdita fiscalmente rilevante
La disciplina fiscale della perdita su crediti, di cui all’art. 101 del TUIR, stabilisce che l’inesigibilità del credito deve risultare da “elementi certi e precisi”, sicché, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un’effettiva irrecuperabilità del credito, con onere della prova a carico del creditore, rientrando diversamente negli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali.
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